Indicazioni pratiche per ricorso alla CEDU

[CEDU] Indicazioni pratiche – Intervento dei terzi

Il documento “Practice Directions: Third-party intervention under Article 36 § 2 of the Convention or under Article 3, second sentence, of Protocol No.16” illustra le regole e le modalità con cui soggetti terzi possono intervenire in un procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) sia nei casi contenziosi (ricorsi individuali o interstatali) ai sensi dell’Articolo 36 § 2 della Convenzione, sia nelle procedure di parere consultivo ai sensi del Protocollo n. 16. Vengono precisati i requisiti per ottenere l’autorizzazione all’intervento, la sua finalità e i limiti (ad esempio, la presentazione di memorie scritte o la partecipazione eccezionale a un’udienza).


1. Finalità dell’intervento di terzi

  • Nei procedimenti contenziosi (Art. 36 § 2 CEDU): il principale obiettivo è fornire alla Corte ulteriori informazioni o prospettive giuridiche e fattuali diverse da quelle delle parti. L’intervento deve essere nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia e i terzi non possono, ad esempio, chiedere misure a favore di una delle parti, né sollecitare la remissione alla Grande Camera.
  • Nei procedimenti consultivi (Protocollo n. 16): il senso è analogo, ma si inserisce nella particolare natura di un parere che la Corte fornisce a una giurisdizione nazionale.

2. Chi può intervenire

  • Stati contraenti diversi da quello convenuto: possono avere un interesse a intervenire se la sentenza potrà influenzare la prassi interpretativa della Convenzione, poiché le sentenze della Corte incidono sull’interpretazione dei diritti sanciti dalla CEDU.
  • Altri Stati (anche non contraenti): devono avere un motivo legittimo per intervenire.
  • Amici curiae (singoli individui, ONG, altri enti, esperti, ecc.): possono fornire competenze o prospettive utili alla Corte, a patto che non appartengano alle autorità statali del Paese convenuto.
  • “Terzi interessati”: ad esempio, soggetti che potrebbero essere indirettamente toccati dall’esito del caso (per esempio, la controparte in un processo civile interno relativo ai fatti oggetto del ricorso).

3. Momenti e limiti temporali dell’intervento

  • Nei procedimenti contenziosi (Art. 33 o 34 CEDU) l’intervento è possibile:
    1. Dopo la comunicazione del ricorso allo Stato convenuto (entro 12 settimane dalla pubblicazione su HUDOC, salvo modifiche di termine).
    2. In via eccezionale, durante un’udienza dinanzi a una Camera.
    3. Dopo la decisione di rimettere il caso alla Grande Camera o dopo l’accettazione della richiesta di rinvio da parte del Panel della Grande Camera (nuovamente entro 12 settimane dalla pubblicazione).
  • Nei procedimenti consultivi (Protocollo n. 16): l’intervento è possibile dopo l’accettazione da parte del Panel di un’istanza di parere; le parti nel procedimento nazionale vengono generalmente invitate direttamente dalla Corte.
  • Non è consentito intervenire nella fase di esame da parte del Panel (Art. 43 CEDU o Art. 3 Protocollo n. 16) in cui si decide solo se accogliere il rinvio o la richiesta di parere.

4. Procedura per chiedere l’autorizzazione

  • La domanda di autorizzazione deve essere succinta, di regola non più di due pagine, e deve indicare:
    • Identità e natura del soggetto richiedente (ad es. ONG, Stato, ecc.).
    • Relazione con le parti, se esiste.
    • Motivo e rilevanza per l’intervento (come intende assistere la Corte).
    • Punti specifici sui quali intende fornire osservazioni.
    • Se desidera presentare memorie scritte o partecipare a un’udienza (l’udienza è concessa soltanto in circostanze eccezionali).
  • La richiesta dev’essere inviata per posta o fax e posta, non via e-mail, ed essere redatta in francese o inglese (oppure seguita, se necessario, da traduzione entro i termini stabiliti).

5. Memorie scritte dei terzi

  • Una volta autorizzato, il terzo deposita una memoria scritta entro il termine fissato dal Presidente di Sezione/Grande Camera (normalmente indicato nella lettera di autorizzazione).
  • Contenuto e forma:
    • Non superare normalmente 10 pagine, eventuali allegati non devono divenire di fatto un’estensione della memoria.
    • Non discutere i fatti di merito come se fosse una parte, ma limitarsi a questioni di carattere generale e utili alla comprensione della controversia (per gli amici curiae).
    • In caso di terzi “interessati” (che potrebbero subire conseguenze), la memoria si concentra sugli aspetti che coinvolgono il loro interesse.
    • Dev’essere depositata in triplice copia per posta, o via fax (poi posta).
  • Le parti del caso (o la corte richiedente nel caso di un parere consultivo) possono replicare per iscritto alle osservazioni dei terzi, ma i terzi non possono poi rispondere nuovamente.

6. Osservazioni orali dei terzi

  • La partecipazione a un’udienza (con dichiarazione orale) è concessa solo eccezionalmente, spesso con un limite di tempo (ad es. 10 minuti).
  • Se ci sono più terzi, la Corte può chiedere una presentazione congiunta per evitare disparità con le parti in causa.

7. Costi, spese e altre questioni

  • I terzi non possono ricevere una “giusta soddisfazione” (Art. 41 CEDU), quindi non hanno diritto ad alcun risarcimento costi/spese da parte della Corte.
  • L’eventuale rimborso di spese ai soggetti coinvolti nelle procedure consultive (se parti del procedimento nazionale) è regolato dal diritto interno.
  • Ai terzi non è concessa l’assistenza legale a spese del Consiglio d’Europa (salvo la specifica eccezione per le parti del giudizio nazionale in un parere consultivo, che potrebbero richiedere legal aid).

8. Informazioni successive alla decisione della Corte

  • Tutti i terzi che intervengono ricevono una copia della sentenza, decisione o parere consultivo che conclude il procedimento.

In conclusione, il documento definisce con chiarezza i presupposti, i termini temporali e le condizioni in base ai quali soggetti terzi (Stati, organizzazioni, individui) possono intervenire in un procedimento dinanzi alla Corte EDU, sottolineando come tali interventi debbano mirare a fornire contributi informativi o giuridici pertinenti, senza trasformarsi in una nuova parte del processo.


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