Il documento “Practice Directions – Recusal of judges” stabilisce come la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) gestisce eventuali incompatibilità o sospetti di mancanza di imparzialità di un giudice, chiarendo i motivi, le procedure e i tempi per la ricusazione (o astensione) sia su iniziativa del giudice stesso sia su richiesta di una parte in causa.
- Contesto e principi generali
- Il requisito di indipendenza e imparzialità dei giudici è fondamentale per garantire un equo processo e la tutela dei diritti umani.
- Gli artt. 21 e 26 § 3 della Convenzione, nonché varie Regole di procedura della Corte, fissano la base giuridica per evitare i conflitti di interesse.
- La Risoluzione sulla deontologia giudiziaria (aggiornata a giugno 2021) definisce regole specifiche per l’integrità e l’imparzialità dei giudici, estese in parte anche ai giudici cessati dall’incarico.
- Astensione volontaria del giudice
- Un giudice è tenuto a partecipare a tutti i casi che gli vengono assegnati, a meno che sussistano motivi di incompatibilità (Regola 28 § 1).
- I motivi di incompatibilità includono, tra gli altri:
- interesse personale diretto (ad esempio, relazione coniugale o parentale con una parte);
- precedente ruolo nel caso (come giudice nazionale, difensore o altra veste);
- opinioni espresse pubblicamente sulla materia in questione.
- Se un giudice ritiene di non poter sedere in un caso, presenta una richiesta al Presidente della Sezione / della Grande Camera, il quale decide se esiste un’apparenza di parzialità.
- Richiesta esterna di ricusazione
- Le parti del procedimento (ricorrenti e Stati convenuti) possono chiedere la ricusazione di un giudice assegnato al loro caso (Regola 28 § 4).
- Altri soggetti non coinvolti nel caso non possono avanzare richiesta di ricusazione, ma la Corte può valutare di propria iniziativa segnalazioni ricevute.
- Se il giudice accetta subito i motivi della parte, si procede come in caso di astensione volontaria.
- Se il giudice non acconsente, la decisione spetta al collegio giudicante (Comitato, Camera o Grande Camera), che valuta senza la partecipazione del giudice in questione.
- Per i casi da decidere in giudice unico, la decisione su un’eventuale ricusazione spetta al Presidente della Corte.
- Forma e tempi della richiesta di ricusazione
- La domanda deve essere motivata e presentata appena la parte venga a conoscenza delle ragioni di incompatibilità.
- Non esiste un limite di tempo formale, ma la Corte vigila per evitare abusi o usi strumentali della richiesta.
- Di norma, i ricorrenti segnalano la richiesta nel momento in cui scoprono l’identità del giudice o eventuali nuove circostanze (ad esempio, subentro di un giudice ad hoc).
- Composizione della Corte e trasparenza
- La Corte pubblica online la composizione dei collegi di ciascuna Sezione, inclusi i giudici unici nominati per i vari Stati. Ciò consente alle parti di identificare in anticipo chi potrebbe occuparsi del loro ricorso.
- Dopo la notifica formale del caso a uno Stato convenuto, le parti vengono informate della Sezione competente e possono consultare la lista dei giudici di quella Sezione per valutare eventuali motivi di ricusazione.
- Situazioni eccezionali dopo la decisione della Corte
- Revisione della sentenza (Rule 80): possibile se emerge un fatto che potrebbe incidere in modo decisivo e che non era conosciuto né conoscibile dalle parti o dalla Corte al momento della pronuncia.
- Tale revisione può includere l’ipotesi in cui si scopra che un giudice non era imparziale.
- Riapertura in caso di decisioni di irricevibilità: se si verifica un errore manifesto di fatto o nell’applicazione dei criteri di ammissibilità, la Corte può eccezionalmente riconsiderare il caso.
- Tuttavia, né la revisione né la riapertura possono essere utilizzate come strumento di appello di merito.
- Revisione della sentenza (Rule 80): possibile se emerge un fatto che potrebbe incidere in modo decisivo e che non era conosciuto né conoscibile dalle parti o dalla Corte al momento della pronuncia.
In definitiva, il documento stabilisce un meccanismo chiaro e trasparente per garantire che un giudice privo dei requisiti di imparzialità non partecipi al giudizio. Le parti hanno il diritto di segnalare motivi di ricusazione, la Corte valuta tali istanze in modo rigoroso e, in casi eccezionali, la scoperta tardiva di ragioni di incompatibilità può aprire la strada alla revisione o riapertura.


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