Il Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è lo strumento normativo che disciplina in dettaglio l’organizzazione e il funzionamento della Corte di Strasburgo, nonché lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali relativi ai ricorsi individuali e interstatali. L’edizione qui disponibile, aggiornata al 28 marzo 2024, riflette le più recenti modifiche approvate dalla Corte in seduta plenaria, comprese quelle riguardanti le misure provvisorie ex art. 39 e le richieste di anonimato o revisione.
Il Regolamento si apre con una sezione definitoria (Rule 1), essenziale per comprendere la terminologia specifica (ad esempio: “Chamber”, “Grand Chamber”, “Judge Rapporteur”, “ad hoc judge”, “Registrar”).
Titolo I – Organizzazione e funzionamento della Corte
Questa parte regola la struttura interna della Corte: la durata del mandato dei giudici (Rule 2), il giuramento (Rule 3), le incompatibilità (Rule 4), la presidenza e il ruolo del Bureau (Rules 8–14), l’organizzazione della Cancelleria (Rules 15–18B) e il funzionamento quotidiano (Rules 19–23A). Di particolare rilievo è la disposizione sulla rappresentanza di genere (Rule 14), che impone un bilanciamento nella composizione dei collegi.
Titolo II – Procedura
La sezione più ampia del regolamento, suddivisa in numerosi capitoli, disciplina ogni fase del procedimento:
- Regole generali: stabiliscono i principi applicabili a tutti i procedimenti (lingua, pubblicità, rappresentanza, comunicazioni – Rules 31–44F).
- Istituzione del procedimento: include le regole per i ricorsi interstatali (Rule 46) e individuali (Rule 47), quest’ultima fondamentale per la ricevibilità dei ricorsi.
- Giudici rapporteurs e ammissibilità: le regole da 48 a 57 disciplinano l’assegnazione delle cause, la valutazione preliminare e i procedimenti camerali o in formazione monocratica.
- Fase successiva all’ammissibilità: regolata dalle Rules 58–62A, include l’esame nel merito, la procedura amichevole e le dichiarazioni unilaterali.
- Udienze e sentenze: i capitoli VI e VIII (Rules 63–77) regolano lo svolgimento delle udienze pubbliche e la forma delle decisioni, comprese le opinioni dissenzienti.
- Pareri consultivi: due capitoli distinti (IX e X) disciplinano i pareri ex art. 47–49 della Convenzione e quelli ai sensi del Protocollo n. 16.
Titolo III – Norme transitorie
Include regole relative ai rapporti con la vecchia Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo e alla continuità giuridica dei procedimenti pendenti al momento delle riforme.
Titolo IV – Disposizioni finali
Comprende le regole sulle sospensioni, modifiche e sull’entrata in vigore del regolamento (Rules 115–117). Viene anche specificato che ogni modifica al regolamento è pubblicata e sottoposta a consultazione con le Parti Contraenti e le associazioni forensi.
Allegato – Misure istruttorie
L’allegato contiene regole specifiche per le indagini condotte dalla Corte o da sue delegazioni, incluse convocazioni di testimoni, verbalizzazioni e modalità di audizione.
Practice Directions
A completamento del Regolamento, la Corte emana Practice Directions, ovvero linee guida applicative su:
- misure provvisorie (art. 39),
- modalità di presentazione dei ricorsi (art. 34),
- osservazioni scritte,
- richieste di giusta soddisfazione (art. 41),
- anonimato,
- utilizzo di piattaforme elettroniche per il deposito atti.
Queste direttive hanno valore integrativo e applicativo e sono vincolanti per le parti.
📄 Scarica il Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (versione inglese aggiornata al 28 marzo 2024) [link al file PDF]


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