Art. 34 – Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona
fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati
che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una
delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione
o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non
ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.


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