- Numero: [2025] UKSC 16 – On appeal from: [2023] CSIH 37
- Composizione della Corte: Lord Reed, President, Lord Hodge, Deputy President, Lord Lloyd-Jones, Lady Rose, Lady Simler
- Data sentenza: 16/04/2025
- Data udienze: 26-27/11/2014
Abstract
La sentenza della Corte Suprema del Regno Unito in For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers affronta il nodo dell’interpretazione giuridica del concetto di “sesso” all’interno dell’Equality Act 2010, ponendo in tensione il riferimento al sesso biologico con la nozione di sesso certificato, attribuito alle persone transgender attraverso il Gender Recognition Certificate previsto dal Gender Recognition Act 2004. La Corte è stata chiamata a chiarire se i termini “uomo” e “donna” nell’EA 2010 debbano riferirsi alla condizione biologica o al genere legalmente riconosciuto, in particolare con riferimento all’accesso a spazi riservati, alla composizione di associazioni mono-sesso, e all’applicazione dei principi di tutela antidiscriminatoria. Concludendo che il significato di “sesso” in tali disposizioni è da intendersi come biologico, la Corte ha escluso che il possesso di un GRC comporti automaticamente l’inclusione nel gruppo giuridico del sesso acquisito, riconoscendo al tempo stesso la piena operatività delle tutele basate sulla riassegnazione di genere come caratteristica protetta autonoma.
Contesto generale e quesito giuridico centrale
La sentenza riguarda l’interpretazione dell’Equality Act 2010 (EA 2010) alla luce del Gender Recognition Act 2004 (GRA 2004), e in particolare la definizione dei termini “sesso”, “uomo”, “donna” e il loro significato per le persone transgender in possesso di un Gender Recognition Certificate (GRC).
La Corte è stata chiamata a stabilire se il termine “donna” nell’Equality Act debba comprendere anche le donne trans in possesso di GRC o solo le donne biologiche. La questione sorgeva in relazione alla Gender Representation on Public Boards (Scotland) Act 2018, che mira alla parità di genere nei consigli di amministrazione pubblici in Scozia.
Il contesto legislativo
Gender Recognition Act 2004 (GRA 2004)
Il GRA 2004 consente alle persone transgender di ottenere un GRC, con cui il loro genere legale diventa quello “acquisito”. L’art. 9(1) stabilisce che, con il rilascio del certificato, il genere della persona “diventa per tutti gli effetti” quello acquisito.
Tuttavia, l’art. 9(3) limita tale effetto: la nuova identità di genere è “soggetta a quanto previsto da altre leggi”, incluso l’Equality Act stesso.
Equality Act 2010 (EA 2010)
L’EA 2010 tutela contro la discriminazione basata su “caratteristiche protette”, tra cui il sesso (sex) e il gender reassignment. Tuttavia, non definisce chiaramente se il termine “sesso” includa l’identità di genere acquisita tramite GRC o si riferisca solo al sesso biologico.
Fatti e iter processuale
L’organizzazione For Women Scotland ha impugnato la guida emessa dai Ministri scozzesi in applicazione della legge del 2018, la quale includeva le donne trans con GRC nella definizione di “donna” per il calcolo della rappresentanza di genere nei board pubblici.
Dopo due gradi di giudizio in Scozia, entrambi favorevoli ai Ministri, la questione è giunta alla Corte Suprema.
Sintesi della motivazione
(i) La questione sottoposta alla Corte è una questione di interpretazione normativa; si tratta di stabilire il significato delle disposizioni dell’Equality Act 2010 alla luce dell’articolo 9 del Gender Recognition Act 2004 (par. 2).
(ii) Quando il Parlamento ha utilizzato i termini “uomo” e “donna” nel Sex Discrimination Act 1975, intendeva riferirsi al sesso biologico (paragrafi 36-51).
(iii) Le Regolamentazioni del 1999, emanate in risposta alla sentenza P v S, hanno introdotto una nuova caratteristica protetta: quella della persona che intende sottoporsi, si sta sottoponendo o si è sottoposta a riassegnazione di genere. Tuttavia, non hanno modificato il significato di “uomo” o “donna” nel Sex Discrimination Act 1975 (par. 54-62).
(iv) Il GRA 2004 non ha modificato il significato di “uomo” e “donna” nel SDA 1975 (par. 80).
(v) L’articolo 9(3) del GRA 2004 esclude l’applicazione della regola di cui all’art. 9(1) quando, dopo un’attenta valutazione del contesto e dello scopo, le disposizioni legislative (anteriore o posteriore al GRA) risultano incompatibili con quella regola. Non è necessario che vi siano espressioni esplicite di deroga, né che la deroga emerga per implicazione necessaria, poiché il principio di legalità non si applica in questo contesto (par. 99-104).
(vi) Il contesto in cui è stato emanato l’EA 2010 era dunque quello in cui le definizioni di “uomo” e “donna” nel SDA 1975 si riferivano al sesso biologico, e le persone trans godevano della protezione per il carattere protetto della riassegnazione di genere.
(vii) L’EA 2010 è una legge che modifica e consolida la normativa preesistente. Esso prevede tutele contro la discriminazione fondate su gruppi con caratteristiche protette, tra cui il sesso e la riassegnazione di genere, e impone obblighi di azione positiva (par. 113, 142-149).
(viii) È fondamentale che l’EA 2010 venga interpretato in modo chiaro e coerente, affinché i soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi di legge possano individuare i gruppi tutelati e comportarsi di conseguenza (par. 151-154).
(ix) Non vi è alcun elemento, tra i materiali normativi secondari rilevanti, che indichi che l’EA 2010 abbia modificato in modo significativo il significato di “uomo”, “donna” o “sesso” rispetto al SDA 1975 (par. 164).
(x) Interpretare il termine “sesso” come sesso certificato comprometterebbe le definizioni di “uomo” e “donna” e quindi il significato stesso della caratteristica protetta del sesso, generando categorie eterogenee. In linguaggio comune, le disposizioni in materia di discriminazione di sesso, in particolare quelle sulla gravidanza e maternità (artt. 13(6), 17 e 18) e sulla protezione da rischi specifici per le donne (Schedule 22, par. 2), possono essere intese solo con riferimento al sesso biologico (par. 172, 177-188).
(xi) La Corte rigetta l’idea proposta dalla Inner House secondo cui i termini dell’EA 2010 possano avere un significato variabile, ossia riferirsi al sesso biologico in alcune disposizioni (es. gravidanza e maternità) e al sesso certificato in altre (par. 189-197).
(xii) La riassegnazione di genere e il sesso sono basi distinte di discriminazione e disuguaglianza. L’interpretazione sostenuta da EHRC e dai Ministri scozzesi creerebbe due sotto-gruppi all’interno delle persone con caratteristica protetta di riassegnazione di genere, attribuendo più diritti alle persone trans con GRC rispetto a quelle senza. Chi è tenuto ad applicare l’EA 2010 non avrebbe strumenti per distinguere tra i due gruppi, anche perché non è consentito chiedere se una persona possieda un GRC (par. 198-203).
(xiii) Questa stessa interpretazione indebolirebbe gravemente le tutele per le persone con la caratteristica protetta dell’orientamento sessuale, ad esempio ostacolando la possibilità di creare spazi o associazioni riservati alle sole lesbiche (par. 204-209).
(xiv) Altre disposizioni richiedono, per poter funzionare correttamente, un’interpretazione biologica del sesso. Tra queste vi sono quelle relative a spazi separati, servizi mono-genere (spogliatoi, ostelli, servizi sanitari), alloggi comuni e simili (par. 210-228).
(xv) Analoghe incoerenze e difficoltà pratiche emergono in relazione a: associazioni e enti di beneficenza mono-sesso, partecipazione equa delle donne nello sport, applicazione del dovere di eguaglianza nel settore pubblico, e forze armate (par. 229-246).
(xvi) È significativo che la stessa EHRC abbia segnalato al governo britannico i problemi derivanti dall’interpretazione estensiva dell’EA 2010, tra cui molte delle difficoltà qui esaminate, e abbia invocato una riforma legislativa. La mancanza di coerenza e le difficoltà pratiche confermano che tale interpretazione non è corretta (par. 247).
(xvii) L’interpretazione dell’EA 2010 basata sul sesso biologico, che la Corte ritiene l’unica corretta, non svantaggia le persone trans, con o senza GRC. In base alla giurisprudenza esistente, esse possono comunque beneficiare delle tutele contro la discriminazione diretta, indiretta e le molestie, senza bisogno di invocare un’interpretazione basata sul sesso certificato (par. 248-263).
(xviii) La Corte conclude quindi che le disposizioni dell’EA 2010 discusse nella sentenza rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9(3) del GRA 2004. I termini “sesso”, “uomo” e “donna” nell’Equality Act 2010 vanno interpretati con riferimento al sesso biologico, non a quello certificato. Qualsiasi altra interpretazione renderebbe l’EA 2010 incoerente e impraticabile (par. 264).


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