
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che il rifiuto di registrare un uomo transessuale come ‘padre’ del figlio nato dopo il riconoscimento del suo genere maschile non violava l’articolo 8 della Convenzione, in quanto proporzionato a garantire il diritto del minore alla stabilità giuridica e alla conoscenza delle proprie origini.