Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 28470/12
- Data della sentenza: 05/04/2022
- Stato Convenuto: Moldavia
- Oggetto: Libertà di espressione – Revoca della licenza di trasmissione – Bilanciamento pluralismo politico e libertà editoriale
Fatti
Il caso riguarda la società televisiva moldava NIT S.R.L., il cui canale televisivo è stato privato della licenza di trasmissione a seguito di ripetute violazioni del requisito di assicurare equilibrio politico e pluralismo nei notiziari, come richiesto dalla normativa nazionale. L’Autorità Audiovisiva moldava (ACC) ha revocato la licenza nel 2012 dopo aver emesso numerosi avvertimenti e sanzioni per la presunta faziosità a favore del Partito Comunista e contro il governo in carica. La società ricorrente ha contestato la revoca come lesiva del diritto alla libertà di espressione e della proprietà, sostenendo che la revoca fosse motivata politicamente e che il quadro normativo non garantisse sufficiente indipendenza dell’organo regolatore. La società ha inoltre denunciato la mancanza di un equo processo e l’assenza di rimedi efficaci a livello nazionale.
Motivazioni
La Corte ha esaminato il caso alla luce dell’articolo 10 della Convenzione, che tutela la libertà di espressione, e dell’articolo 1 del Protocollo No. 1 sulla protezione della proprietà. Ha stabilito che la revoca della licenza rappresentava un’interferenza giustificata e proporzionata, volta a garantire il pluralismo e l’equilibrio informativo richiesti dalla normativa moldava. La Corte ha osservato che l’ACC ha operato nel rispetto delle garanzie procedurali e che la revoca non era motivata politicamente ma rispondeva a violazioni documentate e reiterate. Rilevante per la decisione è stato il fatto che la normativa offrisse ampie salvaguardie per garantire l’indipendenza dell’ACC, e che la società ricorrente avesse la possibilità di riapplicare per una nuova licenza e di continuare a diffondere contenuti tramite altri mezzi, riducendo l’impatto del provvedimento sulla sua libertà di espressione.
Conclusioni
La Corte ha riscontrato che non vi era stata violazione dell’articolo 10, poiché la revoca della licenza era giustificata e proporzionata per garantire il pluralismo mediatico. Analogamente, non ha rilevato violazioni dell’articolo 1 del Protocollo No. 1, ritenendo che il provvedimento bilanciasse adeguatamente l’interesse pubblico con i diritti patrimoniali della ricorrente.


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