1. In circostanze eccezionali, su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata, ovvero d’ufficio, la Corte può indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione è ritenuta necessaria. Tali misure, applicabili in caso di rischio imminente di lesione irreparabile di un diritto protetto dalla
Convenzione che, per sua natura, non può essere oggetto di riparazione, ripristino o risarcimento adeguato, possono essere adottate, se necessario, nell’interesse delle parti o del corretto svolgimento del procedimento.
2. Il potere in virtù del quale la Corte può decidere sulle domande di misure provvisorie è esercitato da giudici di turno nominati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo o, all’occorrenza, dal presidente della sezione, dalla camera, dal presidente della Grande Camera, dalla Grande Camera o dal presidente della Corte.
3. All’occorrenza, il Comitato dei Ministri viene immediatamente informato delle misure adottate nell’ambito di una causa.
4. Un giudice di turno nominato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo o, se del caso, il presidente della sezione, la camera, il presidente della Grande Camera, la Grande Camera o il presidente della Corte possono invitare le parti a fornire informazioni su eventuali questioni relative all’attuazione delle misure provvisorie indicate.
5. Il presidente della Corte nomina dei vicepresidenti di sezione in qualità di giudici di turno per decidere sulle domande di misure provvisorie.

Il documento fornisce linee guida sulla gestione delle richieste di misure ad interim da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. Le misure sono fondamentali per prevenire danni irreparabili, sono vincolanti per gli Stati membri e richiedono il rispetto di specifiche procedure legali. Il testo delinea anche i requisiti pratici per presentare tali richieste.