
Il caso riguarda il ricorso di Harutyun Karapetyan contro l’Armenia per la presunta inadeguatezza delle indagini riguardanti la morte della moglie, asseritamente causata da negligenza medica. La Corte ha stabilito che le autorità armene hanno rispettato i requisiti procedurali previsti per garantire un’indagine adeguata ed efficace.

La Corte europea ha stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 3 nei confronti del ricorrente, detenuto con gravi disturbi mentali, confermando l’adeguatezza del trattamento ricevuto in prigione.

La Corte europea ha valutato l’operato delle autorità italiane nei confronti di un detenuto con gravi problemi psichiatrici, confermando che non vi è stata violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto una violazione dei diritti di Tasoncom S.R.L. in seguito al rifiuto delle autorità moldave di rivedere la sanzione fiscale imposta, nonostante l’assoluzione penale. La sentenza sottolinea l’importanza della sicurezza giuridica e della proporzionalità delle sanzioni fiscali.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che l’interdizione di una manifestazione dei gilet gialli a Bordeaux, motivata da esigenze di ordine pubblico, non abbia violato il diritto di riunione pacifica sancito dall’articolo 11 della CEDU.

La Corte ha stabilito che le autorità slovacche hanno violato l’obbligo di indagine previsto dall’articolo 4 CEDU, non avendo adottato misure sufficienti per accertare il coinvolgimento della ricorrente in un caso di tratta di esseri umani, limitandosi ad accusare l’indagato di sfruttamento della prostituzione.

Il caso riguarda un’associazione che ha contestato l’inazione dello Stato svizzero riguardo alle misure per contrastare il cambiamento climatico, sostenendo una violazione dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

Il ricorrente lamenta il peggioramento delle sue condizioni di salute in carcere e sostiene che il mancato trattamento adeguato abbia costituito una violazione dei suoi diritti umani.

Il ricorrente, affetto da patologie legate all’HIV, lamentava che la sua detenzione durante la pandemia di COVID-19 fosse inumana e degradante. La Corte ha però concluso che le autorità italiane avevano adottato misure adeguate per prevenire il contagio e fornire cure.

Il caso Patricolo riguarda il formalismo procedurale applicato dalla Cassazione italiana, che ha impedito ai ricorrenti di ottenere una valutazione nel merito dei loro ricorsi a causa di errori procedurali formali.