
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che il confinamento prolungato e consecutivo di due detenuti in Estonia costituisce un trattamento degradante e inumano, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione, criticando l’uso dell’isolamento come misura disciplinare di routine.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che le detenzioni e le sanzioni imposte ai manifestanti in Russia violavano i diritti alla libertà personale e alla libertà di espressione, condannando le autorità russe per abusi e trattamenti degradanti.

La Corte ha riconosciuto la legittimità delle misure di assegnazione a residenza di un islamista radicalizzato durante lo stato di emergenza in Francia, stabilendo che le restrizioni imposte rispettavano il principio di proporzionalità e le garanzie procedurali.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la richiesta di Yusuf Orhan in merito alla violazione del diritto alla libertà personale, evidenziando però criticità nelle procedure per la concessione di misure alternative per detenuti in Turchia.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che il rifiuto di registrare un uomo transessuale come ‘padre’ del figlio nato dopo il riconoscimento del suo genere maschile non violava l’articolo 8 della Convenzione, in quanto proporzionato a garantire il diritto del minore alla stabilità giuridica e alla conoscenza delle proprie origini.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che la sospensione temporanea e l’etichettatura di un libro per bambini raffigurante relazioni omosessuali violavano il diritto alla libertà di espressione, sottolineando che tali limitazioni basate su considerazioni di orientamento sessuale erano incompatibili con una società democratica.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto il diritto di una vittima di tratta a richiedere un risarcimento per i guadagni persi, nonostante la natura ‘immorale’ dell’attività imposta, giudicando la normativa bulgara inadeguata agli standard internazionali di tutela delle vittime di sfruttamento.

La Corte ha confermato la legittimità della proscrizione di un’associazione umanitaria tedesca per finanziamento indiretto a organizzazioni affiliate a Hamas, giudicando proporzionata l’interferenza con la libertà di associazione per garantire la sicurezza pubblica.

Il caso riguarda l’applicazione di sanzioni disciplinari a insegnanti con status di funzionari pubblici in Germania, per la loro partecipazione a scioperi sindacali, in violazione del divieto costituzionale di sciopero per tali figure. La Corte ha confermato che il divieto di sciopero è compatibile con l’Art. 11 della Convenzione.